La polizza D&O tutela gli amministratori di un’azienda che sono per legge personalmente e solidalmente responsabili dei danni causati a terzi o alla società amministrata in seguito a decisioni sbagliate, omissioni, errori o negligenze.
La riforma del diritto societario
Il diritto societario in vigore dal 1 gennaio 2004 ha aggravato i criteri di responsabilità in capo al ruolo di amministratore societario. Tale riforma ha fissato competenze e responsabilità ancora più rigide a carico dei responsabili d’impresa.
Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni: verso la società (artt. 2392-2393 c.c.), verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.) e verso i singoli soci o terzi (art. 2395 c.c.).
Rispondono dei danni subiti dalla società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze; vale a dire, con la normale diligenza professionale di un amministratore di società.
Nei gruppi di impresa, gli amministratori della capogruppo che hanno agito in violazione dei principi di corretta gestione societaria sono responsabili verso i soci e creditori sociali delle società controllate per i danni derivanti dalla cattiva gestione.
D&O e Covid-19
La diffusione del Covid-19 ha fatto sorgere nuove responsabilità in capo all’amministratore di società. In caso di mancato adeguamento delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro(distanziamento, mascherine ecc.) potrebbe sorgere in capo alla società una responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001. Viene configurato come reato imputabile all’impresa quando si verificano determinate condizioni come ad esempio; il reato sia stato compiuto da una persona fisica che ricopre un ruolo dirigenziale, di amministrazione o di controllo; il suddetto reato sia stato commesso per agevolare l’azienda a spese di un dipendente o di un terzo; quando l’impresa sia sprovvista di metodi di vigilanza idonei alla prevenzione del reato.
In relazione agli effetti pandemici derivanti dal Covid-19 il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l’azienda, andando contro le direttive contenute nel D.P.C.M. 23 Febbraio 2020, non rispetti il distanziamento tra dipendenti per ovviare alla mancata produzione a causa di un organico ridotto oppure non adottando barriere divisorie che limitino il contagio.
Esempi di sinistri nella D&O amministratori
- Inadempimento contrattuale: alla società, contraente di polizza, viene notificato un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di alcune fatture nell’ambito di un contratto di fornitura. La polizza in questo caso copre le spese di difesa.
- Mala gestio: amministratore e componenti del consiglio di amministrazione vengono citati in giudizio per accertare possibili responsabilità per mala gestio ed ottenere un risarcimento in denaro. La polizza in questo caso copre le spese di difesa e la copertura del danno.
- Discriminazione del personale per inabilità: un dipendente cita in giudizio il suo manager per discriminazione, perché quest’ultimo si rifiuta di reintegrarlo in seguito ad un infortunio che gli ha provocato una paralisi parziale. Il giudizio viene emesso in favore del dipendente che ha diritto ad un risarcimento in denaro. La polizza in questo caso copre le spese di difesa.
- Limitazioni statuarie: l’amministratore precedente aveva impegnato la società in un acquisto di forniture presso una società terza non avendo la facoltà perché soggetto a limiti previsti dallo statuto della società. Si intraprende quindi un azione legale nei confronti del passato amministratore. La polizza in questo caso copre le spese di difesa e la copertura del danno.
In caso di riconoscimento della colpa nei confronti dell’azienda potrebbero essere applicate, sanzioni pecuniarie, patrimoniali (confisca) nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.
Siamo quindi di fronte a fattori di rischio, che in questo determinato momento storico, un’azienda non può assumere.
La polizza Directors & Officers Liability abbatte totalmente questi rischi in ambito sia civilistico che penale permettendo all’azienda di poter concentrare i propri sforzi sulla ripresa lavorativa e al contempo evitando che gli amministratori possano incorrere in cause legali che li distolgano dalla corretta gestione societaria.
Alla luce di quanto osservato, è evidente che il datore di lavoro è chiamato, più che mai, ad adottare misure necessarie a prevenire e a contenere il rischio di malattie in azienda o fattori che possano generare un illecito.
Pertanto le seguenti tre misure (copertura assicurativa D&O, dotazione di dispositivi di prevenzione e monitoraggio sulle regole da rispettare), riducono significativamente, se non escludono del tutto ogni colpa e responsabilità derivante da un eventuale richiesta di risarcimento o attivazione di procedure penali derivante da atto illecito.
Limitazioni ed esclusioni
- Atti dolosi e/o fraudolenti;
- circostanze, fatti o atti che al momento della sottoscrizione della polizza si sa che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento;
- danni a cose e a persone;
- inquinamento;
- richieste di risarcimento tra assicurati (salvo alcune deroghe);
- società quotate in Borsa o Enti pubblici.
Estensioni
- Società controllate, partecipate;
- spese di rappresentanza legale in relazione ad indagini;
- indennità da spese di ripristino della reputazione;
- amministratori indipendenti;
- amministratori e dirigenti ritirati;
- retroattività illimitata;
- libera scelta del legale da parte dell'Assicurato;
- garanzia postuma (in caso di non rinnovo);
- altre estensioni in relazione alla specificità del rischio (es. società quotate).
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